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Circolare numero 103 del 9-9-2005.htm

  
Decreto Interministeriale  n. 36663 del 28 luglio 2005. Proroghe in alcuni settori dei contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità.     

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Direzione Centrale

delle Entrate

Contributive

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 9 Settembre 2005

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  103

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Decreto Interministeriale  n. 36663 del 28 luglio 2005. Proroghe in alcuni settori dei contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità.  

 

 

SOMMARIO:

Proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.

 

 

Premessa.

Sulla G.U. n. 209 del 08.09.2005 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005 (allegato 1)  recante “Proroga  dell'accesso,  per l'anno 2005, al trattamento straordinario di  integrazione  salariale  e di mobilita', per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di  viaggio  e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di 50 addetti e per le imprese di vigilanza”.
Il decreto, emanato ai sensi dell'art.1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.311, come modificato dall’art. 13, comma 2 lettera b) del decreto legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n.80, prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2005, dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori già destinatari di tali provvedimenti fino al 31 dicembre 2004. 

Tra questi, sono ricompresi i lavoratori dipendenti da:

-   imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti;

-         aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti,

-         imprese di vigilanza.

I sopra richiamati trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi erano stati prorogati, da ultimo, fino al 31.12.2004, dal decreto 31 maggio 2004 n. 34158 (G.U. n. 174 del 27.7.2004).

 

1. Contenuto della norma.

Il Decreto in esame, nella premessa, richiama, tra l'altro, il disposto del citato art.1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Quest'ultimo prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

Le aziende destinatarie del citato decreto continueranno ad essere tenute al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%), senza soluzione di continuità, rispetto a quanto disposto dalle norme in precedenza citate, dal periodo di paga "gennaio 2005".

Si richiamano, pertanto, le disposizioni già impartite (1), e si ribadisce che la proroga trova applicazione per le:

a) imprese commerciali, comprese quelle svolgenti attività di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità (2);

b) agenzie di viaggio e di turismo ed operatori turistici con più di 50 addetti;

c) imprese di vigilanza (art. 4, comma 15, D.L. 1.2.1996, n. 39, successivamente reiterato e da ultimo legge 28.11.1996, n. 608).

Relativamente a tali ultime imprese, si rammenta - come peraltro più volte precisato - che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991, i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

 

2. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

Le aziende che, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2005” non avessero assolto all’obbligo del versamento della contribuzione per CIGS e mobilità potranno effettuare la regolarizzazione relativa ai periodi paga già scaduti secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5, approvata con D.M. 7/10/1993.

Le regolarizzazioni dei predetti periodi, effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, non saranno gravate da somme aggiuntive o interessi (3).

A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- per il versamento della contribuzione CIGS, utilizzeranno nei quadri "BC" del modello DM10/2 il già previsto codice "M210";

- per il versamento della contribuzione di mobilità, utilizzeranno nei quadri "B-C" del modello DM10/2 il già previsto codice "M211".

In entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

La procedura di controllo delle denunce contributive dei mod. DM10/2 sarà adeguata al fine di recepire quanto illustrato con la presente circolare.

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Crecco

 

 

 

 

 

 

Note:

 (1) Si vedano al riguardo le circolari n. 53/2001, n. 201/2001, n. 116/2002  , n. 108/2003  e n.122/2004

(2) Le imprese esercenti attività commerciali che occupano più di 200 dipendenti sono destinatarie, a regime, della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991 (vedi circolare n. 211 del 9.8.1991).

(3) Il comma 13, dell'articolo 116, della legge n. 388/2000 stabilisce, infatti, che, nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile (vedi circolare n. 110/2001, punto 1.6).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

                             MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 28 luglio 2005

Proroga  dell'accesso,  per l'anno 2005, al trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  e di mobilita', per le imprese esercenti
attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie
di  viaggio  e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di
50 addetti e per le imprese di vigilanza. (Decreto n. 36663).
          
           IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in   materia   di   cassa   integrazione  e  mobilita'  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34158
del  31 maggio  2004,  registrato  alla  Corte dei conti il 25 giugno
2004, registro n. 4, foglio n. 377, adottato ai sensi del citato art.
3,  comma 137,  della  legge  n.  350/2003,  con  il quale sono stati
individuati  i  criteri  per l'accesso ai trattamenti di integrazione
salariale  straordinaria e di mobilita', relativamente all'anno 2004,
per  le  imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di
50  addetti,  per  le  agenzie  di  viaggio  e  turismo, compresi gli
operatori  turistici,  con piu' di cinquanta addetti e per le imprese
di  vigilanza  e  con  il quale sono state definite le disponibilita'
finanziarie per la concessione dei predetti trattamenti;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio  2005,  n. 80, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa
della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali, nel caso di programmi
finalizzati  alla  gestione  di crisi occupazionali ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  puo' disporre, entro il 31 dicembre
2005,   proroghe   di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria,  di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  gia'
previsti  da  disposizioni  di  legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia;
  Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il
quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per
l'occupazione   ai   sensi   dell'art.   1,  comma 155,  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza
2005  e  Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le
medesime finalita';
  Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o
settoriali,  di  autorizzare,  per  le  imprese  esercenti  attivita'
commerciale  che occupino piu' di 50 addetti, per le aziende operanti
nei  settori delle agenzie di viaggio e turismo con piu' di cinquanta
addetti  e  per  le  imprese di vigilanza, la proroga dell'accesso ai
trattamenti  di  integrazione salariale straordinaria e di mobilita',
per l'anno 2005;
  Ritenuta,  altresi'  l'esigenza di individuare i criteri concessivi
dei sopra richiamati trattamenti;
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria  e  di  mobilita',  erogate  con  riferimento agli anni
precedenti;
  Considerato,  in  particolare,  che  nel corso dell'anno 2004, sono
stati  utilizzati,  per  il trattamento straordinario di integrazione
salariale, euro 10.424.233,21, a fronte dell'impegno di spesa pari ad
euro  20.000.000,00  previsto dal citato decreto interministeriale n.
34158 del 31 maggio 2004;
  Ritenuto,  pertanto,  di  poter  impegnare  per l'anno 2005, per le
medesime  finalita',  la  somma  residua dell'anno 2004, pari ad euro
9.575.766,79;
  Ritenuto  che  il fabbisogno complessivo per l'anno 2005 e' pari ad
euro 24.500.000,00, cosi' ripartiti:
    9.500.000,00 euro per il trattamento di mobilita';
    15.000.000,00   di   euro   per  i  trattamenti  straordinari  di
integrazione   salariale,   di  cui  euro  9.575.766,79  sulle  somme
impegnate  per l'anno 2004 e non utilizzate e euro 5.424.233,21 sulla
competenza del 2005;
  Considerato  che,  complessivamente,  l'impegno di spesa per l'anno
2005,  e'  riferito  ad  un  numero di destinatari dei trattamenti in
questione, ridotto in misura di almeno il 10% rispetto all'anno 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come   modificata  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
nella  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  e'  autorizzata  la proroga
dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e
di  mobilita'  relativamente  all'anno 2005, per le imprese esercenti
attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie
di  viaggio  e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di
cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.
 
      
                               Art. 2.
  La  misura  dei trattamenti di cui al precedente art. 1, e' ridotta
del trenta per cento.
 
      
                               Art. 3.
  In  considerazione  dell'utilizzo  del  trattamento di integrazione
salariale  straordinario  e del trattamento di mobilita', riscontrato
negli  anni precedenti per le imprese esercenti attivita' commerciale
che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e per
le  imprese  di  vigilanza,  il  limite  di  spesa per l'anno 2005 e'
fissato in complessivi euro 24.500.000,00 cosi' ripartiti:
    9.500.000,00 euro per il trattamento di mobilita';
    15.000.000,00   di   euro   per  i  trattamenti  straordinari  di
integrazione   salariale,   di  cui  euro  9.575.766,79  sulle  somme
impegnate  per l'anno 2004 e non utilizzate e euro 5.424.233,21 sulla
competenza del 2005.
 
      
                               Art. 4.
  1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite
in materia dalla normativa in vigore.
  2.   Hanno   diritto  al  trattamento  di  mobilita'  i  lavoratori
licenziati  entro  la  data  del  31 dicembre  2005. L'erogazione del
beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data
di licenziamento dei lavoratori interessati.
 
      
                               Art. 5.
  Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al
precedente  art.  3,  e' fatto obbligo alle Direzioni provinciali del
lavoro  -  Settore  politiche  del  lavoro,  di rilevare, tramite gli
uffici   delle   regioni  competenti  nelle  procedure  di  cui  agli
articoli 4  e  24  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei
lavoratori  interessati  al  beneficio  in questione e di comunicarlo
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 
      
                               Art. 6.
  1.   Ai  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale  si
applicano  le  disposizioni  vigenti, in materia, ivi comprese quelle
relative al contratto di solidarieta'.
  2.  Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale  il  criterio  di  priorita'  viene individuato nell'ordine
cronologico   di   arrivo   delle  istanze  da  parte  delle  imprese
appartenenti  ai  settori  interessati  presso  la Divisione IV della
Direzione  generale  degli  ammortizzatori  sociali e degli incentivi
all'occupazione  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
quale  si  rileva  dalla  relativa data di protocollo della Divisione
stessa.  Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data
la  sua  articolazione  sul  territorio,  si  considera  la  data  di
protocollo della prima istanza.
 
      
                               Art. 7.
  L'onere  complessivo, pari ad euro 24.500.000,00, gravera' per euro
14.924.233,21  sul  capitolo  7202 della UPB 3.2.3.1. Occupazione sui
fondi  impiegati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005 e
per  euro  9.575.766,79  sulle  somme impegnate per l'anno 2004 e non
utilizzate.
 
      
                               Art. 8.
  Ai  fini  del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di 15.000.000,00 di euro per il trattamento di integrazione salariale
straordinaria e di euro 9.500.000,00 per il trattamento di mobilita',
l'I.N.P.S.  -  Istituto  nazionale  previdenza  sociale,  e' tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 luglio 2005
 
                                            Il Ministro del lavoro
                                           e delle politiche sociali
                                                    Maroni
Il Ministro dell'economia
   e delle finanze
     Siniscalco
 
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 80