Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 103 del 9-9-2005.htm |
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Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 9 Settembre 2005 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 103 |
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e, per conoscenza, |
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Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
Allegati 1 |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Decreto Interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005. Proroghe in alcuni settori dei contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità. |
SOMMARIO: |
Proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza. |
Premessa. Sulla G.U. n. 209 del 08.09.2005 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005 (allegato 1) recante “Proroga dell'accesso, per l'anno 2005, al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di 50 addetti e per le imprese di vigilanza”. Il decreto, emanato ai sensi dell'art.1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.311, come modificato dall’art. 13, comma 2 lettera b) del decreto legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n.80, prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2005, dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori già destinatari di tali provvedimenti fino al 31 dicembre 2004.
Tra questi, sono ricompresi i lavoratori dipendenti da: - imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti; - aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti, - imprese di vigilanza. I sopra richiamati trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi erano stati prorogati, da ultimo, fino al 31.12.2004, dal decreto 31 maggio 2004 n. 34158 (G.U. n. 174 del 27.7.2004).
1. Contenuto della norma. Il Decreto in esame, nella premessa, richiama, tra l'altro, il disposto del citato art.1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Quest'ultimo prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia. Le aziende destinatarie del citato decreto continueranno ad essere tenute al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%), senza soluzione di continuità, rispetto a quanto disposto dalle norme in precedenza citate, dal periodo di paga "gennaio 2005". Si richiamano, pertanto, le disposizioni già impartite (1), e si ribadisce che la proroga trova applicazione per le: a) imprese commerciali, comprese quelle svolgenti attività di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità (2); b) agenzie di viaggio e di turismo ed operatori turistici con più di 50 addetti; c) imprese di vigilanza (art. 4, comma 15, D.L. 1.2.1996, n. 39, successivamente reiterato e da ultimo legge 28.11.1996, n. 608). Relativamente a tali ultime imprese, si rammenta - come peraltro più volte precisato - che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991, i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
2. Regolarizzazione dei periodi pregressi. Le aziende che, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2005” non avessero assolto all’obbligo del versamento della contribuzione per CIGS e mobilità potranno effettuare la regolarizzazione relativa ai periodi paga già scaduti secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5, approvata con D.M. 7/10/1993. Le regolarizzazioni dei predetti periodi, effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, non saranno gravate da somme aggiuntive o interessi (3). A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità: - per il versamento della contribuzione CIGS, utilizzeranno nei quadri "BC" del modello DM10/2 il già previsto codice "M210"; - per il versamento della contribuzione di mobilità, utilizzeranno nei quadri "B-C" del modello DM10/2 il già previsto codice "M211". In entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". La procedura di controllo delle denunce contributive dei mod. DM10/2 sarà adeguata al fine di recepire quanto illustrato con la presente circolare.
Note: (1) Si vedano al riguardo le circolari n. 53/2001, n. 201/2001, n. 116/2002 , n. 108/2003 e n.122/2004. (2) Le imprese esercenti attività commerciali che occupano più di 200 dipendenti sono destinatarie, a regime, della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991 (vedi circolare n. 211 del 9.8.1991). (3) Il comma 13, dell'articolo 116, della legge n. 388/2000 stabilisce, infatti, che, nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile (vedi circolare n. 110/2001, punto 1.6).
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Proroga dell'accesso, per l'anno 2005, al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di 50 addetti e per le imprese di vigilanza. (Decreto n. 36663). IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita' e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34158 del 31 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 377, adottato ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, con il quale sono stati individuati i criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza e con il quale sono state definite le disponibilita' finanziarie per la concessione dei predetti trattamenti; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre 2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia; Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita'; Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2005; Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti; Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti; Considerato, in particolare, che nel corso dell'anno 2004, sono stati utilizzati, per il trattamento straordinario di integrazione salariale, euro 10.424.233,21, a fronte dell'impegno di spesa pari ad euro 20.000.000,00 previsto dal citato decreto interministeriale n. 34158 del 31 maggio 2004; Ritenuto, pertanto, di poter impegnare per l'anno 2005, per le medesime finalita', la somma residua dell'anno 2004, pari ad euro 9.575.766,79; Ritenuto che il fabbisogno complessivo per l'anno 2005 e' pari ad euro 24.500.000,00, cosi' ripartiti: 9.500.000,00 euro per il trattamento di mobilita'; 15.000.000,00 di euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, di cui euro 9.575.766,79 sulle somme impegnate per l'anno 2004 e non utilizzate e euro 5.424.233,21 sulla competenza del 2005; Considerato che, complessivamente, l'impegno di spesa per l'anno 2005, e' riferito ad un numero di destinatari dei trattamenti in questione, ridotto in misura di almeno il 10% rispetto all'anno 2004; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificata dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2005, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza. Art. 2. La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, e' ridotta del trenta per cento. Art. 3. In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilita', riscontrato negli anni precedenti per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza, il limite di spesa per l'anno 2005 e' fissato in complessivi euro 24.500.000,00 cosi' ripartiti: 9.500.000,00 euro per il trattamento di mobilita'; 15.000.000,00 di euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, di cui euro 9.575.766,79 sulle somme impegnate per l'anno 2004 e non utilizzate e euro 5.424.233,21 sulla competenza del 2005. Art. 4. 1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore. 2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2005. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati. Art. 5. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 3, e' fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Art. 6. 1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarieta'. 2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza. Art. 7. L'onere complessivo, pari ad euro 24.500.000,00, gravera' per euro 14.924.233,21 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1. Occupazione sui fondi impiegati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005 e per euro 9.575.766,79 sulle somme impegnate per l'anno 2004 e non utilizzate. Art. 8. Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di 15.000.000,00 di euro per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di euro 9.500.000,00 per il trattamento di mobilita', l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2005 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 80
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